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Ponteggi metallici fissi

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Idoneità delle opere provvisionali (Rif. art. 7 D.P.R. 164/1956 )

Allestimento delle opere provvisionali
Devono essere obbligatoriamente:
• allestite con buon materiale ed a regola d’arte;
• proporzionate ed idonee allo scopo;
• conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro;

Reimpiego di elementi di ponteggio
Qualunque sia il tipo si deve provvedere: • alla loro revisione;
• all’eliminazione di quelli non più ritenuti idonei.

Indicazioni generali
Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici (Art. 30 D.P.R. 164/1956): • la costruzione e l’impiego di ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinate dalle norme di cui al Capo V del D.P.R. 164/1956;
• per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’autorizzazione all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere allegate le documentazioni tecniche necessarie;
• chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme dell’autorizzazione ministeriale, delle istruzioni e degli schemi di cui devono essere corredati (libretto del ponteggio).

Autorizzazione all’impiego di ponteggi metallici fissi fino a mt, 20 di altezza
Procedure (a carico del costruttore del ponteggio)
1. La ditta interessata deve presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale apposita istanza preventiva corredata di

• relazione tecnica contenente (art. 31 D.P.R. 164/1956):
– descrizione degli elementi costituenti il ponteggio,
– caratteristiche di resistenza dei materiali,
– indicazioni delle prove di carico cui sono stati sottoposti i vari elementi,
– calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego,
– istruzioni per le prove di carico del ponteggio,
– istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio,
– schemi tipo di ponteggio con indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico,
altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati, per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione;

• elaborati grafici con indicati (artt. 32 e 33 D.P.R. 164/1956):
– schema costruttivo generale degli elementi portanti, impalcati dei piani di lavoro, dei relativi accessori e protezioni,
– schema costruttivo dei collegamenti,
– schema costruttivo e di impiego degli ancoraggi,
– schemi di montaggio.

Impiego di ponteggi fissi con altezza superiore a mt. 20
• Per l’impiego di ponteggi metallici fissi di altezza superiore a mt. 20 e per le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni e ai sovraccarichi, deve essere redatto un progetto specifico.
• L’altezza del ponteggio è misurata a partire dal piano di appoggio delle basette fino all’estradosso del piano di lavoro più alto del ponteggio.
• Nella redazione del progetto e nei calcoli di verifica deve essere prevista l’utilizzazione di elementi costruttivi per i quali è già stata rilasciata l’autorizzazione ministeriale per ponteggi fino a mt. 20 di altezza.
• Nella costruzione dei ponteggi devono essere utilizzati solo componenti per i quali è già stata rilasciata l’autorizzazione ministeriale.
• Non è prevista alcuna procedura di autorizzazione del progetto, ma vi è l’obbligo di tenere in cantiere copia dello stesso e dell’autorizzazione ministeriale degli elementi costruttivi adottati, da esibire su richiesta agli ispettori degli enti di controllo competenti.

Progetto
1. Deve essere redatto a firma di tecnico competente abilitato ed iscritto all’Albo professionale, ed in esso devono essere contenuti:

• quanto necessario per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione;

• calcolo di verifica eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale relativa alla tipologia di ponteggio adottata per altezza fino a mt. 20, ovvero (art. 31 D;P;R; 164/1956):
– descrizione degli elementi costituenti il ponteggio,
– caratteristiche di resistenza dei materiali,
– indicazioni delle prove di carico cui sono stati sottoposti i vari elementi,
– calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego,
– istruzioni per le prove di carico del ponteggio,
– istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio,
– schemi tipo di ponteggio con indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico,
altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati, per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione;

• elaborati grafici con indicati (art. 32 e 33 D.P.R. 164/1956):
– schema costruttivo generale degli elementi portanti, impalcati dei piani di lavoro, dei relativi accessori e protezioni,
– schema costruttivo dei collegamenti,
– schema costruttivo e di impiego degli ancoraggi,
– schemi di montaggio.

Modifiche successive
Modifiche non sostanziali – Disegno (Art. 33 D.P.R. 164/1956):
Le eventuali modifiche del ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo e non modificare in modo sostanziale lo schema tipologico e strutturale dell’insieme.

Modifiche sostanziali – Progetto specifico (art. 32 del D.P.R. 164/1956)
Qualora le modifiche apportate siano sostanziali e diano luogo ad un diverso sistema e tipologia di progetto si dovrà provvedere nel modo indicato in precedenza come nel caso di ponteggi con altezza superiore a mt. 20.

Verifiche
Progetto (Art. 32 D.P.R. 164/1956):
Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 30 del D.P.R. 164/1956 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute in cantiere.

Componenti principali dei ponteggi metallici
I libretti di istruzione per l’installazione, l’impiego e lo smontaggio dei ponteggi metallici prefabbricati, che sono rilasciati dal fabbricante all’utente, devono contenere tutti i dati necessari:
• fotocopia dell’autorizzazione Ministeriale con indicazione della data del rilascio e del numero di protocollo;
• descrizione dei singoli elementi componenti il complesso del ponteggio e che sono stati oggetto di autorizzazione;
• indicazione precisa del marchio del fabbricante che deve essere impresso su ogni singolo componente utilizzato e facente parte del sistema costruttivo autorizzato (si precisa che non possono essere utilizzati elementi privi del marchio del fabbricante);
• schemi delle diverse tipologie di impiego del sistema “ponteggio”, che illustrano le varie possibilità di composizione degli elementi strutturali;
• schemi dei calcoli di verifica, in relazione alle diverse possibilità di impiego;
• istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio, descrizioni dettagliate delle varie fasi, evidenziando i rischi ed indicando chiaramente le operazioni pericolose e quelle vietate;
• indicazioni relative: – agli obblighi e doveri delle persone interessate (dirigenti, preposti, lavoratori), – alle principali norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, – ai mezzi personali di protezione.

PONTEGGI TUBOLARI
I ponteggi tubolari sono costituiti da un insieme di elementi lineari (in genere tubolari metallici) collegati fra loro con giunti, appoggiati al suolo e ancorati agli edifici o manufatti interessati dai lavori.
Principali elementi costruttivi:
• tubolari metallici;
• giunti di collegamento;
• basette di appoggio al piede delle stilate;
• elementi di ancoraggio alle strutture interessate dai lavori.
• eventuali impalcati metallici dei piani di lavoro (gli impalcati in legno non devono riportare alcun contrassegno del fabbricante, basta che lo spessore sia verificato, in genere >= cm. 4÷5, e che le loro condizioni di conservazione siano buone).
Lo schema tipo di montaggio prevede che il ponteggio sia costituito da stilate verticali e correnti orizzontali, posate a campiture regolari (con luci che si aggirano intorno a mt. 1,80), collegati fra loro e opportunamente controventati, che sorreggono i piani di lavoro, la cui larghezza è in genere variabile fra mt. 1,00÷1,50. Se sono richieste luci maggiori sono forniti gli schemi di montaggio specifici per ogni singola applicazione). Alla base le stilate sono collegate al terreno con piedini o basette; in relazione alla resistenza del terreno ed al carico del ponteggio può essere necessario che la basette siano appoggiate ad elementi ripartitori (in genere tavole in legno). Per quanto riguarda gli ancoraggi alle strutture di fabbrica interessate dai lavori, questi devono essere previsti in numero non minore di uno ogni 22 metri quadrati di sviluppo della superficie verticale di ponteggio.
Si ricorda solo che i piani di lavoro devono:
• essere realizzati a regola d’arte, rispettando tutte le norme e cautele richieste dalla norme di sicurezza;
• essere dotati di parapetti continui verso il vuoto posti ad altezza >= mt. 1,00 dal piano di calpestio, estesi anche lungo le testate:
– se la distanza fra la tavola fermapiede inferiore e il corrente del parapetto è < cm. 60, il parapetto intermedio può essere omesso;
• essere provvisti di tavole fermapiede continue di altezza >= cm. 20, estese anche lungo le testate;
• le scale di collegamento dei piani di lavoro devono essere ben fissate in modo da evitare scivolamenti o ribaltamenti.

PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI
I ponteggi a telai prefabbricati sono costituiti da telai metallici (in genere costruiti con profili tubolari) collegati fra loro con giunti, appoggiati al suolo e ancorati agli edifici o manufatti interessati dai lavori. rispetto a quelli tubolari il sistema costruttivo risulta più complesso e articolato.
Principali elementi costruttivi:
• telai metallici;
• correnti e diagonali;
• mensole prefabbricate;
• elementi terminali;
• travi prefabbricate (in genere denominate “carraie”) per luci di dimensioni maggiori, rispetto al modulo base, e relativi traversi di collegamento;
• spinotti o giunti di collegamento;
• basette di appoggio al piede delle stilate;
• elementi di ancoraggio alle strutture interessate dai lavori.
• eventuali impalcati metallici dei piani di lavoro (gli impalcati in legno non devono riportare alcun contrassegno del fabbricante, basta che lo spessore sia verificato, in genere >= cm. 4÷5, e che le loro condizioni di conservazione siano buone).
Lo schema tipo di montaggio prevede che il ponteggio sia costituito aggregando i telai, secondo un sistema modulare, per sorreggere i piani di lavoro, la cui larghezza è in genere variabile fra mt. 1,00÷1,50. Alla base le stilate sono collegate al terreno con piedini o basette; in relazione alla resistenza del terreno ed al carico del ponteggio può essere necessario che la basette siano appoggiate ad elementi ripartitori (in genere tavole in legno). Per quanto riguarda gli ancoraggi alle strutture di fabbrica interessate dai lavori, questi devono essere previsti in numero non minore di uno ogni 22 metri quadrati di sviluppo della superficie verticale di ponteggio.
Anche in questo caso si ricorda solo che i piani di lavoro devono:
• essere realizzati a regola d’arte, rispettando tutte le norme e cautele richieste dalla norme di sicurezza;
• essere dotati di parapetti continui verso il vuoto posti ad altezza >= mt. 1,00 dal piano di calpestio, estesi anche lungo le testate:
– se la distanza fra la tavola fermapiede inferiore e il corrente del parapetto è < cm. 60, il parapetto intermedio può essere omesso;
• essere provvisti di tavole fermapiede continue di altezza >= cm. 20, estese anche lungo le testate;
• le scale di collegamento dei piani di lavoro devono essere ben fissate in modo da evitare scivolamenti o ribaltamenti.

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